Coniugare introiti e salute dei giocatori. Questa, in sostanza, la linea dettata dalla Relazione sul “Fondo per il gioco d’azzardo patologico” della Corte dei conti con delibera n. 23/2021/G del 30 dicembre 2021.
Un risultato da perseguire attraverso il rafforzamento dei controlli e delle sanzioni oltre che la semplificazione fiscale nel settore dei giochi. Nel dettaglio per prevenire la diffusione di forme patologiche, ci si muoverà in diverse direzioni, alcune delle quali già collaudate: dimensionamento dell’offerta, definizione di distanze minime tra le sale da gioco e di queste ultime rispetto ai luoghi sensibili, verifiche periodiche dei requisiti dei concessionari, iniziative di informazione e formazione per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, forme di avvertimento del rischio di dipendenza da gioco d’azzardo, divieto assoluto di pubblicità.
Come pubblica “Vita.it”, la Corte dei conti ha analizzato gli aspetti relativi all’attuazione della norma istitutiva del Fondo statale previsto dalla legge di stabilità del 2016 e posto a contrasto degli effetti negativi, sociali ed economici, oltre che sanitari, del gioco d’azzardo patologico. Per il fondo, rilevano i giudici, sono stati stanziati, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, 50 milioni di euro (nel 2020, 49,2 milioni), i cui pagamenti sono avvenuti sempre in conto residui. Stigmatizzata l’assenza di una suvey sull’efficacia nell’uso del denaro pubblico.
La Corte segnala, fra l’altro, le problematiche connesse alle procedure di ripartizione delle risorse del Fondo, sia nella fase di valutazione dei Piani regionali, che delle relazioni tecnico-finanziarie sullo stato di attuazione degli interventi delle Regioni. In considerazione delle variegate iniziative di utilizzo delle risorse statali, assunte a livello territoriale, è emersa, inoltre, l’esigenza di definire un sistema omogeneo – condiviso tra i diversi livelli di governo – di verifica, ex ante ed ex post, dell’efficacia delle misure intraprese, in termini di risultati raggiunti in coerenza con le finalità della normativa. Sul punto, risulta cruciale lo sviluppo di una piattaforma unitaria che assicuri reale interoperabilità tra sistemi informativi dello Stato e delle Regioni (oltre che degli enti infraregionali).
Si scrive nella Relazione: “In tale contesto, appare tuttavia, verosimile che il buon esito di tali azioni, in connessione con le esternalità positive ad essa associate, dipenderà dalle strette sinergie che gli attori locali, tra essi i Comuni, le ASL, le istituzioni scolastiche e gli enti del Terzo settore, sapranno garantire per rendere concreta la possibilità di attuare un efficace ed efficiente servizio di sorveglianza e prevenzione, anche in questo particolare e attuale ambito sanitario”. Meritorie si presentano, in questa direzione, le iniziative atte a promuovere le azioni di prevenzione attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle istituzioni scolastiche, così come quelle dirette alla costituzione di un Osservatorio on line per le dipendenze da gioco.
L’indagine della magistratura contabile si sofferma, inoltre, sul contesto di riferimento, ricordando l’esistenza di numerosi progetti di legge volti a una possibile riforma organica della materia dei giochi (tra cui la mancata attuazione della delega prevista dalla legge n. 23 del 2014) e richiamando anche il tema delle proroghe delle concessioni nel settore dei giochi.
Si legge: “Nell’ambito delle misure idonee ad arginare il fenomeno, funzionali a tale scopo appaiono anche le norme che disciplinano le misure regolative previste in relazione alle distanze minime dei luoghi e delle aree dove sono previsti gli insediamenti degli esercizi commerciali nei quali si svolgono le attività di gioco, rispetto ai luoghi definiti “sensibili” (quali scuole, luoghi di culto, impianti sportivi). Questo, perché è stato inteso correlare il posizionamento di tali strutture con i possibili rischi di dipendenza da gioco derivante da una offerta capillarmente, forse troppo, presente sul territorio non dovendosi trascurare quel distanziamento virtuale che pure, nel ricorso alle scommesse previsto con modalità elettroniche appare costituire un dato sempre meno secondario”.